NUOVA TABELLA DELLE INDENNITA’, COSTI E SPESE DI MEDIAZIONE DI CONCILIA, in base alle disposizioni di cui al D.M. 150/2023 (valida per le mediazioni depositate a partire dal 15.11.2023)

Il D.M. 150/2023 ha radicalmente riformato gli importi ed i criteri di calcolo delle Spese di mediazione che ogni Organismo, sia pubblico che privato, deve adottare.
CONCILIA ha scelto, allo stato, di applicare i minimi tariffari previsti dal legislatore per la gestione del servizio di mediazione da parte degli Organismi pubblici.

Scarica la Tabella delle Indennità ex D.M. 150/2023 (per le mediazioni depositate a partire dal 15.11.2023)

TABELLA DELLE INDENNITÀ, COSTI E SPESE DI MEDIAZIONE DI CONCILIA, in base alle disposizioni di cui al D.M. 180/2010 (valida esclusivamente per le mediazioni depositate prima del 15.11.2023)

Tutte le indennità sotto riportate si intendono al netto di IVA.

L’indennità complessiva di Mediazione che ciascuna parte deve corrispondere comprende le seguenti voci:

A) SPESE DI AVVIO

€ 40,00 + IVA per le liti di valore fino a € 250.000;

€ 80,00 + IVA per le liti di valore superiore a € 250.000;

Le spese di avvio devono essere versate al momento del deposito dell’istanza di Mediazione per la parte istante e al momento dell’adesione al procedimento per la parte convocata, e sono da considerarsi condizione essenziale per l’avvio della procedura di Mediazione.

Le parti dovranno tempestivamente inviare a CONCILIA, via email o via fax, prova cartacea dell’avvenuto pagamento.

In ogni caso, qualora la Parte Istante rinunci alla procedura di mediazione, CONCILIA non provvederà al rimborso delle suddette spese di avvio.

B) SPESE VIVE DOCUMENTATE

Le parti dovranno anche procedere al pagamento delle spese vive documentate.

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Qualora le parti e il mediatore decidano di proseguire la procedura oltre il primo incontro, le indennità per la mediazione sono le seguenti:

D) SPESE DI MEDIAZIONE

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI MEDIAZIONE: Condizione di procedibilità, disposta dal giudice, volontaria e da contratto

Valore della lite Indennità per ciascuna parte e al netto di IVA
da 0 a € 1.000 € 40
da € 1.001 a € 5.000 € 85
da € 5.001 a € 10.000 € 155
da € 10.001 a € 25.000 € 235
da € 25.001 a € 50.000 € 400
da € 50.001 a € 250.000 € 665
da € 250.001 a € 500.000 € 1.000
da € 500.001 a € 2.500.000 € 1.900
da € 2.500.001 a € 5.000.000 € 2.600
oltre € 5.000.001 € 4.600

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA’ di cui all’art. 16 del D.M. n. 180/2010, come modificato dal D.M. n. 145/2011 e dal D.M. n. 139/2014

1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 (oltre IVA) per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 (oltre IVA) per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

3) Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella allegata al decreto.

4) L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella:

a) può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1-bis e comma 2, de decreto legislativo, deve essere ridotto di n terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell’organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutasi di svolgere la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un’unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.e indennità di Mediazione includono le spese di amministrazione e gestione del procedimento e gli onorari del mediatore per la preparazione e la gestione della procedura di Mediazione.

MODALITÀ’ DI PAGAMENTO

I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario intestato a:

CONCILIA S.r.l.
Banca BCC Roma – IBAN: IT76V0832714500000000000246

CREDITO DI IMPOSTA E AGEVOLAZIONI FISCALI

  1. In caso di successo della mediazione, tutte le parti beneficiano di un credito d’imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500. In caso d’insuccesso della mediazione, invece, il credito d’imposta è ridotto della metà.
  2. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro fino alla concorrenza di € 50.000.