Alle procedure di mediazione che sono state depositate presso CONCILIA fino alla data del 14.11.2023 si applica il seguente Regolamento:
Scarica il precedente Regolamento di Mediazione
Alle procedure di mediazione depositate dalla data del 15.11.2023 sino alla data del 31.12.2024 si applica il D. Lgs. 28/2010 come modificato (dalla c.d. Riforma Cartabia) e il D.M. 150/2023.
Alle procedure di mediazione depositate dalla data del 01.01.2025 si applica il seguente Regolamento in fase di approvazione al Ministero della Giustizia.
INDICE ARTICOLI:
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 2 LUOGO DELLA MEDIAZIONE
ART. 3 AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
ART. 4 MEDIAZIONE IN MODALITA’ TELEMATICA
ART. 5 DURATA DELLA MEDIAZIONE
ART. 6 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
ART. 7 MEDIATORE
ART. 8 RISERVATEZZA
ART. 9 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
ART. 10 ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
ART. 11 SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELL’ORGANISMO
ART. 12 SPESE DI MEDIAZIONE
ART. 13 RESPONSABILITA’ DELLE PARTI
ART. 14 LEGGE APPLICABILE
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
- Il presente Regolamento di Mediazione (“Regolamento”), contenente le indicazioni di cui al D.M. n. 150/2023, si applica alla procedura di mediazione delle controversie finalizzata alla conciliazione (“Mediazione”), gestita da CONCILIA S.r.l. (“CONCILIA”) che le parti intendono risolvere in via pacifica e negoziata.
- Il presente Regolamento si applica alle mediazioni nazionali aventi ad oggetto controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili, secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 28/2010 come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, e successive mm. e ii..
- Nelle controversie di cui all’art. 5, comma 1, e nei casi di cui all’art. 5-quater del D. Lgs. 28/2010 l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ed il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.
- Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell’ambito dell’attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l’articolo 47, comma 6, del D.M. 150/2023.
- CONCILIA può prendere in esame, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. t), del D.M. n. 150/2023, la possibilità di avvalersi di mediatori, strutture e personale di altri Organismi di Mediazione, con i quali abbia raggiunto degli accordi a tal fine, anche per singoli affari di Mediazione.
ART. 2 LUOGO DELLA MEDIAZIONE
- Il luogo dell’incontro di Mediazione è fissato nelle sedi di CONCILIA accreditate presso il Ministero della Giustizia e territorialmente competenti in base alle disposizioni di legge vigente.
- Tuttavia, gli incontri di Mediazione potranno essere fissati:
- in altro luogo, rispetto a quello dove si svolge il procedimento, con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’Organismo;
- presso le strutture di altri organismi di Mediazione, con cui CONCILIA abbia concluso apposite convenzioni, anche per singoli affari di Mediazione.
ART. 3 AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
- Chiunque (persona fisica o giuridica) può avviare nei confronti di una o più parti la procedura di Mediazione depositando la Domanda di Mediazione” predisposta da CONCILIA mediante una delle seguenti modalità:
a) deposito materiale presso la Sede CONCILIA prescelta, solo negli orari e nei giorni di apertura della singola sede;
b) invio mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo di posta elettronica certificata di CONCILIA indicato sul sito https://concilia.it e sulla Domanda di Mediazione;
c) altre modalità preventivamente concordate espressamente con la Segreteria Nazionale di CONCILIA. - La Domanda di Mediazione deve contenere, a pena di responsabilità delle parti istanti per indicazioni incomplete, inesatte o non veritiere:
a) Il nome dell’Organismo di Mediazione CONCILIA e l’indicazione del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
b) Il nome, dati identificativi e recapiti delle parti e dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e dei difensori (ove previsti o presenti), presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
c) L’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) presso cui intendono ricevere tutte le comunicazioni relative al Procedura di Mediazione;
d) L’oggetto della controversia e le ragioni della pretesa;
e) Il valore della controversia, che deve essere individuato in base ai criteri stabiliti dal Codice di procedura civile. Nei casi di liti di valore indeterminato, indeterminabile, o qualora vi sia un rilevante disaccordo tra le parti sulla stima del valore della lite, CONCILIA deciderà sul valore della controversia in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente, comunicandolo successivamente alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. Si applicano in ogni caso le previsioni di cui all’art. 29 del D.M. n. 150/2023.
f) Ogni altra informazione che dovesse rendersi necessaria in base alle disposizioni di legge applicabili.
g) L’eventuale atto scritto nel quale risulti inserita una clausola di Mediazione presso CONCILIA;
h) Copia del versamento di quanto dovuto a CONCILIA, nella misura indicata dalla normativa vigente, oltre alle spese di comunicazione a carico della parte istante e le eventuali altre spese che CONCILIA deve sostenere. In ogni caso le indennità di mediazione e tutte le altre spese documentate devono essere corrisposte per intero prima del rilascio dell’originale o della copia del verbale di accordo, comprensivo dell’accordo conciliativo, o del verbale di mancata conciliazione. - Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.
- Quando la domanda di mediazione è stata protocollata, CONCILIA comunica alle parti la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede, la data e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura e ogni altra eventuale informazione utile per l’avvio della procedura.
Le parti possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica.
Ciascuna delle parti, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, può svolgere uno o più incontri da remoto.
CONCILIA convoca le parti per il primo incontro non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti, e salvo che la Domanda di mediazione sia stata compilata in maniera errata o sia incompleta.
In aggiunta a CONCILIA, di tali comunicazioni alla/e controparte/i, in particolare in relazione a quanto previsto dalla legge in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza, è invitata a farsi carico, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, la stessa parte istante.
Tutte le predette attività sono effettuate da CONCILIA nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente, tenuto anche conto delle eventuali esigenze organizzative dell’Organismo e delle parti. - La parte convocata è invitata a comunicare a CONCILIA, via posta elettronica certificata, la propria adesione al procedimento di Mediazione tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni lavorativi antecedenti il primo incontro di mediazione.
- CONCILIA si riserva la facoltà, sentite le parti e con opportuno preavviso, di modificare o rinviare la data fissata per l’incontro di Mediazione al fine di agevolare il buon esito della procedura.
- Le persone fisiche devono partecipare personalmente alla procedura di Mediazione. Solo per giustificati motivi, possono partecipare alla procedura per il tramite di uno o più rappresentanti muniti dei necessari poteri per definire la controversia e a conoscenza dei fatti. In ogni caso, è necessario portare a conoscenza di CONCILIA, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all’incontro di Mediazione. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
- I soggetti diversi dalle persone fisiche devono partecipare alla procedura di Mediazione a mezzo di un rappresentante munito degli appositi poteri per risolvere la controversia e a conoscenza dei fatti. In ogni caso, è necessario portare a conoscenza di CONCILIA, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all’incontro di Mediazione. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
- Nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1 del d.lgs. n. 28/2010 ovvero quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.
- Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
- Il tempo destinato allo svolgimento del primo incontro di mediazione non può essere inferiore a due ore e può essere esteso nell’ambito della medesima giornata qualora ricorrano le seguenti condizioni: particolare complessità delle questioni controverse, rilevante numero delle parti, concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione.
- Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
- Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, su concorde volontà delle parti, che devono provvedere alla corresponsione del compenso ad essi spettante, calcolato e liquidato secondo le tariffe professionali regolate dagli artt. 49-57 del DPR 115/2002 e dal DM 182/2002 e ss.mm.ii., oppure diversamente concordato con le parti della mediazione. Al momento della nomina dell’esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all’articolo 9 del d.lgs. n.28/2010. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell’articolo 116, comma primo, del Codice di procedura civile.
- La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti coinvolte nel procedimento potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito dell’organismo, ove può essere scaricata anche la modulistica.
ART. 4 MEDIAZIONE IN MODALITA’ TELEMATICA
Ai sensi dell’art. 8-bis del d.lgs. n. 28/2010:
- Quando la mediazione si svolge, con il consenso delle parti, in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato dal mediatore e sottoscritto in conformità al D. Lgs. 28/2010 e nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
- A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo per l’apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.
- Il mediatore, ricevuto il documento di cui al punto 2., verificata l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria di CONCILIA che lo invia alle parti ai loro avvocati, se nominati.
- La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura di CONCILIA, in conformità all’articolo 43 del D.lgs. n. 82 del 2005.
ART. 5 DURATA DELLA MEDIAZIONE
- Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.
- Quando il giudice procede ai sensi dell’articolo 5, comma 2, o dell’articolo 5-quater, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.
- Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale.
- Il predetto termine nel caso di cui al precedente punto 1. decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al precedente punto 2., decorre dalla data di deposito dell’ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall’articolo 5, comma 2, o dall’articolo 5-quater, comma 1, del D.Lgs. 28/2010.
- La proroga ai sensi dei precedenti punti 1. e 2. risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al precedente punto 2., le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell’accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.
ART. 6 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
- Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 28/2010.
- La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
- L’accordo di conciliazione contiene l’indicazione del relativo valore.
- Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l’eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell’organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.
- Il verbale contenente l’eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l’organismo.
- Del verbale contenente l’eventuale accordo depositato presso la segreteria dell’organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. È fatto obbligo all’organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
- Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del Codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell’accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
- Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all’articolo 8-bis del d.lgs. 28/2010, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. L’accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, del Codice di procedura civile.
- In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.
- Con l’omologazione l’accordo costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
ART. 7 MEDIATORE
- CONCILIA designa il mediatore idoneo al rapido e corretto svolgimento dell’incarico dalla lista dei propri mediatori accreditati, anche tenuti in considerazione i seguenti criteri di assegnazione degli affari:
– la specifica competenza professionale desunta anche dalla tipologia di laurea posseduta,
– le diverse aree di specifica competenza professionale per materia, nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di Mediazione di ciascun mediatore, tenendo conto della eventuale dichiarazione di competenza per materia mediante autocertificazione scritta proveniente dal singolo mediatore;
– la vicinanza geografica del mediatore alle singole sedi secondarie di CONCILIA accreditate al Ministero della Giustizia;
– la disponibilità del mediatore.
In ogni caso, nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori si procederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, a identificare la necessaria competenza professionale che appare maggiormente idonea e, in tale ambito, il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo anche conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, degli eventuali contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo).
Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione.
Se la controversia presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà applicare il criterio della turnazione tra mediatori di pari grado di competenza. - Le parti, presentando una Domanda di mediazione congiunta, o comunque su loro accordo, possono indicare un mediatore specifico tra quelli accreditati presso CONCILIA, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell’organismo, tenuto conto anche della disponibilità del mediatore stesso. Sul sito https://concilia.it può essere consultato il curriculum vitae di ciascun mediatore. L’elenco dei mediatori di CONCILIA è su base nazionale.
- In difetto di indicazione concorde del mediatore ad opera della parti, si applicano i criteri predeterminati di assegnazione degli affari di mediazione, rispettosi della specifica competenza del mediatore e idonei ad assicurare la rotazione.
In tal caso, quindi, o quando CONCILIA ritenga di doverne disattendere la concorde indicazione effettuata dalle parti, la designazione del mediatore avverrà in conformità ai criteri predeterminati da CONCILIA. - Eventuali costi di trasferta per i mediatori non operanti prevalentemente nella città dove si svolge la procedura di Mediazione saranno preventivamente concordati, debitamente documentati, e a carico delle parti. CONCILIA si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi iscritti al Registro con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.
- Il mediatore nominato, che non abbia alcun interesse personale o economico connesso con l’esito della Mediazione o che non versi in alcuno stato di incompatibilità, prima dell’inizio dell’incontro di Mediazione deve accettare per iscritto l’incarico assegnatogli ed i suoi obblighi mediante la sottoscrizione di una “Dichiarazione di accettazione dell’incarico e di indipendenza e imparzialità”, a tal fine utilizzando la formula, previa dichiarazione di impegno, contenuta nel modulo allegato (All. I.). Le cause di incompatibilità del mediatore sono quelle previste dal codice etico/codice deontologico.
- Il mediatore deve comunicare immediatamente al responsabile dell’organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità.
- Il mediatore non può (e con lui i suoi ausiliari) assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio e non può percepire compensi direttamente dalle parti.
- Il mediatore deve formulare le proposte di conciliazione nel rispetto dell’ordine pubblico e delle norme imperative;
- In caso di sopravvenuta impossibilità di svolgere l’incarico, CONCILIA procederà alla sostituzione del mediatore, senza indugio;
- Su istanza di parte, il responsabile dell’organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Quando la mediazione è svolta dal responsabile dell’organismo, competente a decidere è il Presidente in carica del CDA di CONCILIA;
- Nell’ambito della procedura di Mediazione per cui è incaricato, il mediatore non agisce in alcun modo per conto o a nome di CONCILIA;
- Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
ART. 8 RISERVATEZZA
- Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio in CONCILIA o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
- Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
- Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
- Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altre autorità.
ART. 9 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero dell’articolo 5-quater, comma 2 del D.lgs. n.28/2010, a CONCILIA non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
- Il patrocinio a spese dello Stato è regolamentato dal Capo II-Bis del D.lgs. n. 28/2010.
ART. 10 ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
- Le parti che partecipano al procedimento di mediazione hanno il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati nelle sessioni comuni e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nella propria sessione separata.
- Ciascuna parte può chiedere- mediante istanza contenente l’indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta- l’accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia sarà subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.
ART. 11 SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELL’ORGANISMO
- In caso di sospensione o di cancellazione, CONCILIA ne dà immediata comunicazione ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso.
- Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l’organismo non potrà più erogare i servizi previsti dalla vigente normativa.
- La cancellazione non fa venire meno l’obbligo di conservazione previsto dall’articolo 8-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 28/2010 e dall’articolo 16, comma 4, del D.M. n.150/2023.
- La procedura di mediazione può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, in conformità all’articolo 41 del D.M. n. 150/2023.
ART. 12 SPESE DI MEDIAZIONE
- CONCILIA adotta la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici di cui all’art. 31 del D.M. n.150/2023 allegato A.
ART. 13 RESPONSABILITA’ DELLE PARTI
- Oltre alle ipotesi di responsabilità di cui all’Art. 3, comma 3, del presente Regolamento, configurano responsabilità esclusiva delle parti:
a) l’individuazione dell’assoggettabilità della disputa ad un procedimento di Mediazione. CONCILIA non può essere ritenuta responsabile di eventuali eccezioni, esclusioni, pregiudiziali, preclusioni, prescrizioni o decadenze che non siano state espressamente comunicate a CONCILIA all’atto di presentazione e deposito dell’Istanza di Mediazione e che non siano da ricondursi al comportamento non diligente dell’organismo;
b) la verifica del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
c) l’individuazione dei soggetti che devono partecipare al procedimento di Mediazione, anche con riferimento alle ipotesi di litisconsorzio necessario;
d) l’indicazione della forma, natura e contenuto della delega della parte al proprio rappresentante;
e) i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
f) le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio ai sensi del Capo II-Bis del D.lgs. n. 28/2010;
g) la verifica della non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;
h) l’indicazione di ogni altra comunicazione trasmessa a CONCILIA o al mediatore nominato, dal deposito dell’istanza di mediazione sino alla conclusione della procedura.
ART. 14 LEGGE APPLICABILE
- La Mediazione presso CONCILIA è regolata e produce gli effetti che sono stabiliti dalle normative italiane applicabili.
ALLEGATI
Costituiscono parte integrante del presente Regolamento, i seguenti allegati:
Allegato I. Dichiarazione di accettazionedell’incarico e di indipendenza e imparzialità;
Allegato II. Codice Etico.