Il presente Regolamento si applica, ove compatibile, alle procedure di mediazione che sono state depositate presso CONCILIA fino alla data del 14.11.2023.

Alle procedure di mediazione depositate dalla data del 15.11.2023 si applica il D. Lgs. 28/2010 come modificato (dalla c.d. Riforma Cartabia) e il D.M. 150/2023.

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INDICE ARTICOLI:

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE, PRESENZA DELLE PARTI E POTERI DI RAPPRESENTANZA

ART. 3 LUOGO DELLA MEDIAZIONE

ART. 4 MEDIATORE

ART. 5 PRESENZA DELLE PARTI E POTERI DI RAPPRESENTANZA

ART. 6 POTERI DEL MEDIATORE E PROCEDURA DI MEDIAZIONE

ART. 7 CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

ART. 8 MANCATO ACCORDO DI CONCILIAZIONE

ART. 9 RISERVATEZZA

ART. 10 INDENNITÀ, COSTI E SPESE

ART. 11 RESPONSABILITÁ DELLE PARTI

ART. 12 MEDIAZIONE IN MODALITA’ TELEMATICA

ART. 13 LEGGE APPLICABILE

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

  1. Il presente Regolamento di Mediazione (“Regolamento”) si applica alla procedura di mediazione delle controversie finalizzata alla conciliazione (“Mediazione”), gestita da CONCILIA Srl (“CONCILIA”) che le parti intendono risolvere in via pacifica e negoziata.
  2. Il presente Regolamento si applica alle mediazioni nazionali aventi ad oggetto diritti disponibili. Per le controversie internazionali possono essere adottati altri regolamenti; anche in base agli accordi stipulati tra CONCILIA ed i suoi partner esteri.
  3. CONCILIA può prendere in esame la possibilità di avvalersi di mediatori, strutture e personale di altri Organismi di Mediazione, con i quali abbia raggiunto degli accordi a tal fine, anche per singoli affari di Mediazione, e di avvalersi dei risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

ART. 2 AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE, PRESENZA DELLE PARTI E POTERI DI RAPPRESENTANZA

  1. Chiunque (persona fisica o giuridica) può avviare nei confronti di una o più parti la procedura di Mediazione depositando l’”Istanza di Mediazione” predisposta da CONCILIA o un documento scritto equivalente.
  2. L’originale cartaceo della suddetta Istanza di Mediazione, debitamente sottoscritto e compilato dall’istante nelle forme necessarie, deve essere presentato a CONCILIA esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:
    1. deposito materiale presso la Sede CONCILIA prescelta, solo negli orari e nei giorni di apertura della singola sede;
    2. invio mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo di posta elettronica certificata di CONCILIA indicato sul sito www.concilia.it e sull’Istanza di Mediazione;
    3. trasmissione mediante fax unicamente al numero della Sede Nazionale CONCILIA indicato sul sito www.concilia.it e sull’Istanza di Mediazione;
    4. trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento unicamente all’indirizzo della Sede Nazionale di CONCILIA, indicato sul sito www.concilia.it e sull’Istanza di Mediazione;
    5. altre modalità preventivamente concordate espressamente con la Segreteria Nazionale di CONCILIA.
  3. L’Istanza di Mediazione deve contenere, a pena di responsabilità delle parti istanti per indicazioni incomplete, inesatte o non veritiere:
    1. Il nome dell’Organismo di Mediazione CONCILIA e del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
    2. I dati ed i recapiti – anche telefonici e fax – della parte istante e dei suoi assistenti (se nominati) e della controparte/controparti e dei loro assistenti (se nominati);
    3. L’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.), cui intendono ricevere tutte le comunicazioni relative al Procedura di Mediazione;
    4. L’oggetto della controversia;
    5. Le ragioni poste a fondamento della pretesa;
    6. Il valore della controversia, che deve essere individuato in base ai criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Nei casi di liti di valore indeterminato, indeterminabile, o qualora vi sia un rilevante disaccordo tra le parti sulla stima del valore della lite, CONCILIA deciderà sul valore della controversia in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente, comunicandolo successivamente alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
    7. Ogni altra informazione che dovesse rendersi necessaria in base alle disposizioni di legge applicabili.
    8. L’eventuale atto scritto nel quale risulti inserita una clausola di Mediazione presso CONCILIA;
    9. Copia del versamento di quanto dovuto a CONCILIA, nella misura indicata dalla normativa vigente, oltre alle spese di comunicazione a carico della parte istante e le eventuali altre spese che CONCILIA deve sostenere. In ogni caso le indennità di mediazione devono essere corrisposte per intero prima del rilascio dell’originale o della copia del verbale di accordo, di rinvio o di mancata conciliazione.
  4. La Mediazione ha una durata non superiore a 90 giorni dal deposito dell’istanza, fatta salva la diversa volontà delle parti. Nel caso di ricorso alla Mediazione su invito o ordine del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice medesimo per il deposito dell’istanza.
  5. CONCILIA comunica alle parti l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altra eventuale informazione utile per l’avvio della procedura. Di tali comunicazioni alla/e controparte/i, in particolare in relazione a quanto previsto dalla legge in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza, in aggiunta a CONCILIA, è invitata a farsi carico, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, la stessa parte istante. Tutte le predette attività sono effettuate da CONCILIA nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente, tenuto anche conto delle eventuali esigenze organizzative dell’Organismo e delle parti.
  6. La parte convocata deve comunicare a CONCILIA, via fax o posta elettronica certificata, la propria adesione al procedimento di Mediazione tempestivamente, e comunque non oltre 7 giorni solari antecedenti il primo incontro di mediazione. In assenza di tale suddetta comunicazione nei termini previsti, CONCILIA ha facoltà di emettere il verbale di mancata partecipazione.
  7. CONCILIA si riserva la facoltà, sentite le parti e con opportuno preavviso, di modificare o rinviare la data fissata per l’incontro di Mediazione al fine di agevolare il buon esito della procedura.
  8. La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti possono anche svolgersi secondo modalità telematiche previste da CONCILIA e descritte sul sito www.concilia.it. Le Mediazioni potranno anche essere svolte parzialmente per via telematica, con modalità che – in ogni caso – ne assicurino e garantiscano la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza e della normativa.

ART. 3 LUOGO DELLA MEDIAZIONE

  1. Il luogo dell’incontro di Mediazione è fissato nelle sedi di CONCILIA accreditate presso il Ministero della Giustizia e territorialmente competenti in base alle disposizioni di legge vigente.
  2. Tuttavia, gli incontri di Mediazione potranno essere fissati:
    1. in altro luogo, rispetto a quello dove si svolge il procedimento, con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’Organismo;
    2. presso le strutture di altri organismi di Mediazione, con cui CONCILIA abbia concluso apposite convenzioni, anche per singoli affari di Mediazione, comunicate ai competenti Uffici del Ministero della Giustizia.

ART. 4 MEDIATORE

  1. CONCILIA designa il mediatore idoneo al rapido e corretto svolgimento dell’incarico dalla lista dei propri mediatori accreditati, tenute in considerazione la specifica competenza professionale desunta anche dalla tipologia di laurea posseduta, l’eventuale preferenza espressa dalle parti e la disponibilità del mediatore. A tal fine CONCILIA tiene anche conto della vicinanza geografica del mediatore alle singole sedi secondarie di CONCILIA accreditate al Ministero della Giustizia, delle diverse aree di specifica competenza professionale, nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di Mediazione di ciascun mediatore, tenendo conto della eventuale dichiarazione di competenza per materia mediante autocertificazione scritta proveniente dal singolo mediatore.
  2. Le parti, presentando un’istanza congiunta, possono indicare un mediatore specifico tra quelli accreditati presso CONCILIA, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell’organismo, tenuto conto anche della disponibilità del mediatore stesso. Sul sito www.concilia.it può essere consultato il curriculum vitae di ciascun mediatore.
  3. Eventuali costi di trasferta per i mediatori non operanti prevalentemente nella città dove si svolge la procedura di Mediazione saranno preventivamente concordati, debitamente documentati, e a carico delle parti. L’elenco dei mediatori di CONCILIA è su base nazionale. CONCILIA si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi iscritti al Registro con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.
  4. Il mediatore nominato, che non abbia alcun interesse personale o economico connesso con l’esito della Mediazione o che non versi in alcuno stato di incompatibilità, prima dell’inizio dell’incontro di Mediazione deve accettare per iscritto l’incarico assegnatogli ed i suoi obblighi mediante la sottoscrizione di una “Dichiarazione di accettazione dell’incarico e di indipendenza e imparzialità”, con riferimento esplicito al Codice Europeo di condotta per mediatori.
  5. Il mediatore deve comunicare ogni e qualsiasi interesse di tipo personale o economico che sia sopravvenuto all’inizio del procedimento e di cui sia a conoscenza e che potrebbe pregiudicare l’imparzialità del procedimento di Mediazione. In tal caso CONCILIA procederà alla sostituzione del mediatore con altro presente nell’elenco dei mediatori accreditati. CONCILIA decide insindacabilmente sulla sostituzione. Nel caso di sostituzione CONCILIA comunica alle parti il nuovo mediatore nominato e il procedimento di Mediazione prosegue normalmente.
  6. Nell’ambito della procedura di Mediazione per cui è incaricato, il mediatore non agisce in alcun modo per conto o a nome di CONCILIA.
  7. Con l’accordo o su incarico di CONCILIA, il mediatore convoca personalmente le parti.

ART. 5 PRESENZA DELLE PARTI E POTERI DI RAPPRESENTANZA

  1. Le persone fisiche devono partecipare personalmente alla procedura di Mediazione, potendo farsi assistere da una o più persone di fiducia. Solo per gravi ed eccezionali motivi, possono partecipare alla procedura per il tramite di uno o più rappresentanti muniti dei necessari poteri per definire la controversia. In ogni caso, è necessario portare a conoscenza di CONCILIA, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all’incontro di Mediazione.
  2. Le persone giuridiche devono partecipare alla procedura di Mediazione a mezzo di un rappresentante munito degli appositi poteri per risolvere la controversia. In ogni caso, è necessario portare a conoscenza di CONCILIA, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all’incontro di Mediazione.
  3. Nelle mediazioni obbligatorie e disposte dal giudice in base all’art. 5 co. 1-bis e co. 2, D. Lgs. 28/2010: le parti devono partecipare con l’assistenza di un avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura. Nelle mediazioni c.d. facoltative, invece, le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato.

ART. 6 POTERI DEL MEDIATORE E PROCEDURA DI MEDIAZIONE

  1. Il mediatore non ha il potere di decidere la lite. Il mediatore opera con informalità, neutralità, indipendenza, imparzialità e nel rispetto del Regolamento e delle “Norme di comportamento dei mediatori di CONCILIA” e del “Codice Europeo di condotta per mediatori”.
  2. Il mediatore conduce la procedura nel modo che ritiene più consono, tenendo in buon conto la volontà delle parti, la natura della controversia ed ogni altra circostanza idonea ad assicurare la rapida ed effettiva soluzione della disputa.
  3. Spetta esclusivamente al mediatore la valutazione se procedere solo con incontri congiunti o anche con incontri singoli e disgiunti con le parti e/o con i loro assistenti.
  4. Se il mediatore lo ritiene opportuno, sentite tutte le parti e CONCILIA, egli potrà richiedere che singole fasi della Mediazione possano svolgersi in collegamento a distanza o in via telematica.
  5. Entro 30 giorni dal deposito dell’istanza CONCILIA S.r.l. fissa il primo incontro tra le parti e il mediatore, con lo scopo di verificare le reali possibilità di successo del tentativo di conciliazione. Nelle ipotesi di tentativo di conciliazione volontario, ove le parti decidano di terminare il tentativo di conciliazione durante il primo l’incontro, il procedimento si conclude con un mancato accordo. Nei casi di tentativo di conciliazione previsto come obbligatorio per legge o su invito del giudice, ove le parti decidano di terminare il tentativo di conciliazione durante il primo l’incontro, il procedimento si conclude con un mancato inizio della mediazione. In tutti i casi, qualora le parti ed il mediatore ritengano sussistente la possibilità di iniziare la procedura di mediazione, si procederà con lo svolgimento della stessa procedura preferibilmente immediatamente, oppure in incontri successivi. Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige verbale di mancato accordo. Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro nessun compenso è dovuto per l’Organismo di mediazione (in base all’art. 17, co. 5-ter, D. Lgs. n. 28/2010), salvo le spese in favore dell’Organismo di mediazione (spese di avvio e spese vive documentate). Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo. Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall’art. 1, co. 1, lett. a) del D. lgs. 28/2010).
  6. Il mediatore può anche aggiornare la Mediazione ad altro incontro, al fine di rendere possibile per le parti l’analisi di specifiche e determinate proposte, la raccolta di nuove informazioni, la predisposizione di documenti necessari alle parti, e per qualunque altra ragione che possa agevolare la procedura di mediazione.
  7. In controversie complesse, CONCILIA può concordare con le parti la nomina di un coadiutore del mediatore.
  8. Nelle controversie che richiedono competenze tecniche specifiche, ottenuto il consenso delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il loro compenso, che sarà interamente pagato dalle parti, viene determinato secondo le tariffe professionali, ove esistenti, o, diversamente, sarà concordato con le parti.
  9. Al mediatore è permesso emettere una proposta conciliativa che potrà essere verbalizzata esclusivamente nel caso in cui venga richiesta da tutte le parti che partecipano alla procedura.
  10. In tutti i casi, salvo diverso accordo tra le parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento

ART. 7 CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

  1. La Mediazione si intende conclusa in tutti i seguenti casi:
    1. qualora vi sia impossibilità al raggiungimento di una conciliazione;
    2. quando le parti hanno raggiunto la conciliazione della controversia;
    3. quando sono decorsi 90 giorni dal deposito dell’Istanza di Mediazione o dall’invito del giudice, salvo diverso accordo tra CONCILIA e le parti.
  2. Della conclusione della Mediazione di cui ai punti precedenti il mediatore dà atto in apposito processo verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore stesso, che ne certifica l’autografia. Il mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.
  3. Al termine di ogni Mediazione ad ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio, allegata al presente Regolamento, che verrà trasmessa al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia.

ART. 8 MANCATO ACCORDO DI CONCILIAZIONE

  1. In caso di rifiuto della proposta del mediatore, da comunicarsi come per legge, il verbale di fallita conciliazione sarà emesso decorsi 7 giorni lavorativi dalla scadenza del termine previsto dalla legge per l’accettazione delle parti.
  2. CONCILIA potrà nominare un mediatore accreditato diverso da quello che è stato nominato per la procedura di Mediazione, al fine di comporre e sottoscrivere il verbale di mancato accordo conciliativo o di mancata partecipazione di una o più parti alla Mediazione.

ART. 9 RISERVATEZZA

  1. L’intera procedura di Mediazione, comprese tutte le informazioni ed i documenti che si riferiscono alla fase di avvio della procedura, è riservata.
  2. Le parti devono astenersi dal chiamare a testimoniare – su ogni e qualsiasi elemento e fatto appreso durante la Mediazione – in eventuali successivi procedimenti giurisdizionali, arbitrali o di qualsiasi altra natura, il mediatore, il mediatore in tirocinio assistito, chiunque presti il proprio servizio o la propria opera all’interno di CONCILIA o comunque nell’ambito del procedimento di Mediazione e tutti i partecipanti all’incontro di Mediazione.
  3. Il mediatore, il mediatore in tirocinio assistito, le parti, gli avvocati e/o i consulenti di ogni parte, ed ogni altro partecipante alla Mediazione, non devono divulgare a terzi, né utilizzarli o presentarli in eventuali successivi procedimenti giurisdizionali, arbitrali o di qualsiasi altra natura:
    1. le opinioni espresse, i suggerimenti, le ammissioni, le offerte fatte da controparte e dal mediatore e le dichiarazioni rese durante tutta la procedura di Mediazione;
    2. i fatti occorsi ed ogni tipologia di dichiarazione appresa durante la procedura di Mediazione.
  4. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso degli incontri singoli e disgiunti – e salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni – il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
  5. CONCILIA assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dalle stesse parti o formato durante il procedimento.
  6. Il principio della riservatezza non si applica quando:
    1. tutte le parti dispongano di derogarvi;
    2. una legge obblighi CONCILIA o il mediatore alla non applicazione della regola della riservatezza;
    3. CONCILIA o il mediatore ritengano che, ove fosse applicata la previsione della riservatezza, è possibile il verificarsi di un concreto pericolo di pregiudizio ai superiori interessi dei minori o alla vita o all’integrità fisica o psicologica di una persona;
    4. il mediatore ritenga che vi possa essere una verosimile concreta possibilità che nei suoi confronti possa essere esperito un procedimento penale, ove la regola della riservatezza fosse applicata.

ART. 10 INDENNITÀ, COSTI E SPESE

  1. Le parti devono corrispondere in egual misura a CONCILIA le indennità della Mediazione in base alla “Tabella delle indennità” in vigore al momento dell’avvio della procedura di Mediazione.
  2. Le indennità della Mediazione sono dovute in solido da ciascuna delle parti che ha aderito al procedimento e sono quelle previste dalle normative vigenti al momento della procedura, e dalla Tabella liberamente redatta da CONCILIA.
  3. Le indennità includono le spese di gestione del procedimento e l’onorario del mediatore.
  4. Nelle mediazioni facoltative l’importo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare.
  5. Qualora la Mediazione si svolga in una città ove non è presente una sede di CONCILIA, oltre alle spese di trasferta del mediatore, saranno a carico delle parti i costi per l’affitto di locali ed attrezzature previamente comunicati e debitamente documentati.
  6. Sono sempre dovute le spese di avvio e le spese vive documentate.

ART. 11 RESPONSABILITÁ DELLE PARTI

  1. Oltre alle ipotesi di responsabilità di cui all’Art. 2, comma 3, del presente Regolamento, configurano responsabilità esclusiva delle parti:
    1. l’individuazione dell’assoggettabilità della disputa ad un procedimento di Mediazione, di eventuali eccezioni, esclusioni, pregiudiziali, preclusioni, prescrizioni o decadenze che non siano state espressamente comunicate a CONCILIA all’atto di presentazione e deposito dell’Istanza di Mediazione;
    2. la verifica del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
    3. l’individuazione dei soggetti che devono partecipare al procedimento di Mediazione, anche con riferimento alle ipotesi di litisconsorzio necessario;
    4. l’indicazione della forma, natura e contenuto della delega della parte al proprio rappresentante;
    5. i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
    6. le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
    7. la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;
    8. l’indicazione di ogni altra comunicazione trasmessa a CONCILIA o al mediatore nominato, dal deposito dell’istanza di mediazione sino alla conclusione della procedura.

ART. 12 MEDIAZIONE IN MODALITA’ TELEMATICA

  1. Il servizio telematico di mediazione rappresenta una modalità di tipo integrativo e complementare del servizio di mediazione classico.
  2. Per la mediazione telematica CONCILIA si avvale di una piattaforma ad accesso riservato e disponibile al proprio indirizzo web dedicato www.concilia.it, con protocolli di sicurezza il cui standard è definito dal protocollo per la comunicazione sicura https. Il servizio è accessibile dal sito web www.concilia.it, previa registrazione, da effettuarsi seguendo le istruzioni riportate sul sito stesso. A seguito della registrazione, all’utente vengono attribuite una username ed una password personali e riservate, da utilizzarsi per l’accesso al servizio e lo svolgimento della mediazione. nel giorno e nell’ora stabiliti.
  3. La gestione del servizio telematico è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla normativa in vigore, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e dell’uguale capacità dei partecipanti di utilizzare tali strumenti.
  4. CONCILIA, per quanto gli compete, tutelerà la riservatezza, dei dati personali comunicati dall’utente, delle credenziali di accesso e di tutte le informazioni fornite, in modo anche da tutelarli da accessi non autorizzati. Tuttavia CONCILIA non potrà essere ritenuta responsabile ove le parti permettano ad altri soggetti l’utilizzo delle proprie credenziali (username e password personali), nonché qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private.
  5. La procedura di mediazione telematica si attiva attraverso l’invio della istanza di mediazione in formato elettronico o cartaceo, debitamente compilata, datata e sottoscritta. L’istanza è reperibile sul sito di CONCILIA (www.concilia.it).
  6. L’accesso al servizio telematico è riservato ai soli utenti che presentano la domanda di mediazione (parti istanti) e la relativa adesione (parti convocate aderenti), nonché al mediatore incaricato ed alla Segreteria di CONCILIA.
  7. Le credenziali di accesso, personali e segrete, sono fornite automaticamente dal programma di video-conferenza dedicato alle parti e al mediatore via email, e permettono l’accesso, relativamente alla sola mediazione in corso, nel giorno e nell’ora prestabiliti per ogni singola sessione. Per ogni singola mediazione le credenziali di cui sopra verranno rinnovate ad ogni sessione di mediazione.
  8. L’utilizzo della mediazione telematica, che può riguardare l’intero procedimento di mediazione o sue singole fasi, è consentito presso CONCILIA anche nei casi in cui una (o più) delle parti partecipi all’incontro in video-conferenza e l’altra(o le altre) partecipi fisicamente nella sede CONCILIA deputata per competenza territoriale, alla presenza del mediatore e – eventualmente – del personale di Segreteria. Con riferimento alle singole fasi, l’utilizzo della modalità telematica potrà anche alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali (comunicazioni telefoniche, via fax, posta, e-mail, ecc…).
  9. Durante l’incontro di mediazione telematica, il mediatore comunica con le parti attraverso il programma di video-conferenza dedicato, potendosi anche avvalere, se lo ritiene opportuno, dello strumento asincrono della posta elettronica certificata.
  10. Ove lo riterrà opportuno, il mediatore potrà interloquire separatamente con le parti attraverso sessioni riservate, utilizzando le apposite funzioni presenti nell’applicazione online utilizzata.
  11. Il verbale, l’accordo e l’eventuale proposta, potranno essere sottoscritti e trasmessi con modalità idonee a garantirne la provenienza, ivi compresa la firma digitale.

ART. 13 LEGGE APPLICABILE

  1. La Mediazione presso CONCILIA è regolata e produce gli effetti che sono stabiliti dalle normative italiane applicabili.

ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente Regolamento, i seguenti allegati:

  • Allegato I. Tabella delle indennità, costi e spese di Mediazione di CONCILIA;
  • Allegato II. Codice europeo di condotta per mediatori;
  • Allegato III. Scheda di valutazione del Servizio di Mediazione di CONCILIA