La parte che vuole attivare una mediazione presso CONCILIA dovrà compilare la Domanda di Mediazione, in tutti i suoi campi, in formato PDF “statico”, da stampare e compilare a mano, oppure in formato PDF “editabile”, da compilare direttamente da computer.

Dopo essere stato compilato, il modello di Domanda di Mediazione – che sia quello “statico” o quello “editabile” – deve essere stampato e firmato.
Alcuni campi delle due tipologie di Domande sono marcati con un asterisco perché sono richiesti obbligatoriamente dall’Organismo.

Una volta compilata, datata e sottoscritta, la Domanda di Mediazione va inviata a CONCILIA – unitamente alla ricevuta dell’avvenuto pagamento tramite bonifico bancario delle spese di avvio, delle spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro di mediazione -che è previsto da legge di durata massima di due ore- e delle spese vive di comunicazione della domanda – via PEC a:

PEC: adr@pec.concilia.it

Dopo il ricevimento dei suddetti documenti, CONCILIA procederà ad istruire la mediazione, assegnando alla stessa un numero identificativo della pratica. Verrà poi nominato un mediatore tra quelli accreditati presso l’Organismo e verrà scelto il giorno e l’ora di inizio della mediazione. Tali dati e documenti verranno comunicati dalla Segreteria di CONCILIA a tutte le parti della mediazione.

CONCILIA amministra anche procedimenti di mediazione on-line, tramite audio-video conferenza.

Deposita una Domanda di Mediazione

Adesione al procedimento di Mediazione

Partecipa alla mediazione ONLINE

L’art. 8-bis del D. Lgs. 28/2010 riformato ed integrato dalla c.d. Riforma Cartabia prevede attualmente che ciascuna parte della mediazione possa richiedere all’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza. Inoltre la nuova normativa -in vigore a partire dal 28 febbraio 2023- stabilisce che a conclusione della mediazione telematica, l’unico documento informatico in formato nativo digitale che comprende il verbale di conclusione della mediazione e eventualmente l’accordo di conciliazione,  dovrà essere firmato da tutte le parti della mediazione e dai rispettivi avvocati e dal mediatore con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.
Pertanto, ai fini della validità della sottoscrizione del verbale e dell’eventuale accordo di conciliazione, ove le parti della mediazione (istanti e convenute) siano sprovviste di firma digitale o di firma elettronica qualificata, le stesse dovranno sottoscrivere ai rispettivi avvocati, pena l’impossibilità di partecipare alla mediazione in modalità telematica,i due fac-simile qui proposti:

Procura sostanziale
e
Mandato di assistenza legale

Potranno comunque essere utilizzati documenti similari rispetto ai due precedenti che siano predisposti appositamente dai rispettivi legali.

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