INDICE ARTICOLI

ARTICOLO 1 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

ARTICOLO 3 – TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

ARTICOLO 4 – NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 5 – SEDE DELL’ARBITRATO

ARTICOLO 6 – LINGUA DELL’ARBITRATO

ARTICOLO 7 – DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI

ARTICOLO 8 – TERMINI

ARTICOLO 9 – DOMANDA DI ARBITRATO

ARTICOLO 10 – MEMORIA DI RISPOSTA

ARTICOLO 11 – CHIAMATA IN CAUSA DI TERZI E INTERVENTO VOLONTARIO

ARTICOLO 12 – NUMERO DEGLI ARBITRI

ARTICOLO 13 – NOMINA DELL’ARBITRO UNICO O DEGLI ARBITRI

ARTICOLO 14 – NOMINA DEGLI ARBITRI NELL’ ARBITRATO CON PLURALITA’ DI PARTI

ARTICOLO 15 – ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI

ARTICOLO 16 – RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI

ARTICOLO 17 – SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

ARTICOLO 18 – COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

ARTICOLO 19 – UDIENZE

ARTICOLO 20 – ISTRUZIONE PROBATORIA

ARTICOLO 21 – CONSULENZA TECNICA

ARTICOLO 22 – PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

ARTICOLO 23 – DELIBERAZIONE DEL LODO

ARTICOLO 24 – FORMA E CONTENUTO DEL LODO

ARTICOLO 25 – LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO

ARTICOLO 26 – CORREZIONE DEL LODO

ARTICOLO 27 – DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO

ARTICOLO 28 – VALORE DELLA CONTROVERSIA

ARTICOLO 29 – SPESE DEL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 30 – VERSAMENTI FINALI

ARTICOLO 31 – ARBITRATO RAPIDO

ARTICOLO 32 – ARBITRATO RAPIDO DOCUMENTALE

ARTICOLO 33 – NORME APPLICABILI ALL’ARBITRATO RAPIDO E ALL’ARBITRATO RAPIDO DOCUMENTALE

ARTICOLO 34 – CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

ARTICOLO 35 – RISERVATEZZA

ARTICOLO 1 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. CONCILIA opera per lo svolgimento di Procedure Arbitrali richieste dalle Parti mediante una convenzione di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso), redatta per iscritto, che si riferisca espressamente a CONCILIA, ovvero quando le Parti concordemente facciano espressamente richiesta di arbitrato a CONCILIA.
2. Tutte le controversie cui l’accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte dal Tribunale Arbitrale mediante arbitrato rituale secondo diritto, salvo che la convenzione arbitrale o le Parti non abbiano autorizzato il Tribunale a pronunciarsi secondo equità.
3. Qualora non esista fra le parti una convenzione di arbitrato, oppure essa non faccia riferimento a CONCILIA e al presente Regolamento, la Parte che voglia promuovere un arbitrato davanti a CONCILIA può farne richiesta nella domanda di arbitrato, secondo quanto stabilito dall’articolo 9; se l’adesione di tutte le Parti convocate non perviene a CONCILIA entro un termine di giorni 30 dalla data in cui le controparti hanno ricevuto la domanda, la Segreteria di CONCILIA informa tutte le Parti che l’arbitrato non può avere luogo.
4. Salvo diversi accordi tra le Parti e CONCILIA, per dispute di valore compreso fino ad € 5.000 CONCILIA gestisce esclusivamente Procedure di Arbitrato Rapido Documentale, in base agli articoli 32 e 33 del presente Regolamento.
5. Salvo diversi accordi tra le Parti e CONCILIA, per dispute di valore compreso fino ad € 10.000 CONCILIA non gestisce Procedure con Collegio Arbitrale.
6. CONCILIA può apportare tutte le modifiche che riterrà necessarie al presente Regolamento

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Per “Parti”, si intendono le Parti del procedimento arbitrale e chi le rappresenta;
2. Per “CONCILIA” e/o “Organismo” si intende la società CONCILIA S.r.l.;
3. Per “Tribunale” e/o “Tribunale Arbitrale” si intendono l’arbitro unico o il collegio arbitrale;
4. Per “Segreteria” si intende la Segreteria di CONCILIA, i collaboratori ed il personale di CONCILIA che è deputato alla gestione dei procedimenti in tutte le sue fasi o, su delega, per fasi specifiche;
5. Per “Regolamento” si intende il Regolamento di Arbitrato di CONCILIA in vigore;
6. Per “Procedura” e/o “Procedimento” si intende la Procedura di Arbitrato di CONCILIA;
7. Per “decisione arbitrale” si intende il “lodo arbitrale”, e viceversa.

ARTICOLO 3 – TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

1. In qualunque momento del Procedimento, la Segreteria e/o il Tribunale Arbitrale possono invitare le Parti a svolgere il tentativo di conciliazione presso CONCILIA, secondo le disposizioni del Regolamento Nazionale di Mediazione di CONCILIA. Il provvedimento con cui il Tribunale Arbitrale dispone, su accordo delle Parti, l’esperimento del tentativo di conciliazione sospende i termini per l’emissione del lodo fino alla conclusione del tentativo stesso, e comunque fino ad un massimo di giorni 60, salvo diverso accordo delle Parti.

ARTICOLO 4 – NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO

1. Il Procedimento arbitrale è retto dal Regolamento in vigore al momento del deposito della domanda; in subordine dalle regole fissate di comune accordo dalle Parti e accordate da CONCILIA; in ulteriore subordine dalle regole fissate dal Tribunale Arbitrale, su accordo di CONCILIA.
2. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione delle norme inderogabili di procedura civile relative al Procedimento arbitrale.
3. E’ comunque attuato il principio del contraddittorio, della parità di trattamento e del diritto di difesa delle Parti.

ARTICOLO 5 – SEDE DELL’ARBITRATO

1. La sede dell’arbitrato è presso la Sede Legale di CONCILIA o presso le Sedi secondarie già accreditate dal Ministero della Giustizia per lo svolgimento delle mediazioni civili e commerciali.
2. Il Tribunale Arbitrale, con il consenso delle Parti, può disporre che le udienze o altre attività del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede.

ARTICOLO 6 – LINGUA DELL’ARBITRATO

1. La lingua dell’arbitrato è scelta di comune accordo dalle Parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
2. In mancanza di accordo tra le Parti, la lingua dell’arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale. La Segreteria indica la lingua in cui devono essere redatti gli atti anteriori a tale determinazione.
3. Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell’arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione della lingua dell’arbitrato.

ARTICOLO 7 – DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI

1. Le Parti devono depositare o trasmettere gli atti e i documenti presso la Segreteria in un originale per CONCILIA, in un originale per ciascuna altra Parte e in tante copie quanti sono gli arbitri. La Segreteria indica il numero di copie qualora il numero degli arbitri non sia ancora stato definito.
2. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria una copia dei verbali e delle ordinanze emesse anche al di fuori delle udienze arbitrali.
3. Se non è diversamente previsto dal Regolamento, le comunicazioni della Segreteria, delle Parti, degli arbitri, dei consulenti tecnici e di tutti i soggetti del processo in genere sono eseguite mediante notificazione, trasmissione con lettera raccomandata, telefax, posta elettronica certificata, ovvero con ogni altro mezzo idoneo a comprovare l’avvenuta ricezione.
4. Se la comunicazione deve essere effettuata entro un termine, essa si considera tempestiva se l’atto è inviato prima della scadenza dello stesso termine.

ARTICOLO 8 – TERMINI

1. I termini previsti dal Regolamento, dalla Segreteria o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
2. La Segreteria o il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati da CONCILIA o dal Tribunale soltanto per motivi gravi, ovvero mediante il consenso delle Parti.
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Si applicano le disposizioni contenute nell’art. 155 c.p.c.
4. Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre compresi.
5. La Procedura ha inizio dalla data di deposito della domanda di arbitrato o, qualora la domanda sia stata presentata in mancanza di una precedente convenzione di arbitrato, dalla data di deposito o di comunicazione dell’atto di adesione e dalla memoria dell’ultima delle Parti convocate alla Procedura stessa.
6. In mancanza di diverso accordo tra le Parti e CONCILIA, la Procedura deve essere completata entro mesi 8.
7. Il termine fissato per la pronuncia della decisione arbitrale è di giorni 180 dalla data di costituzione del Tribunale Arbitrale, salvo che le Parti o il Tribunale Arbitrale richiedano una proroga; nel qual caso CONCILIA disporrà la proroga fino ad un massimo di giorni 60.

ARTICOLO 9 – DOMANDA DI ARBITRATO

1. L’attore deve depositare, o trasmettere anche a mezzo di posta elettronica certificata, presso la Segreteria di CONCILIA la domanda scritta di arbitrato.
2. La domanda, che può essere compilata secondo il modulo predisposto da CONCILIA o liberamente redatta in altro atto scritto, è sottoscritta dalla Parte o dal difensore munito di procura e contiene:
a. il nome e il domicilio delle Parti;
b. il luogo in cui l’attore o il suo difensore intendono ricevere le comunicazioni, il numero telefonico, il numero di fax, l’indirizzo email e l’indirizzo di posta elettronica certificata;
c. la descrizione dei fatti e dei motivi della controversia e dell’oggetto della domanda;
d. l’indicazione del valore della controversia a norma del codice di procedura civile, per le sole finalità di individuazione dei costi della Procedura;
e. la designazione dell’arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
f. l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la Parte ritenga utile allegare;
g. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla sede e la lingua dell’arbitrato;
h. la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
i. il testo della convenzione arbitrale, ovvero l’invito scritto alla controparte a dichiarare se accetta l’arbitrato;
l. la prova dell’avvenuta trasmissione della stessa alla controparte, nel caso in cui sia l’attore a trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto.
3. La Segreteria trasmette la domanda di arbitrato al convenuto (o ai convenuti) entro cinque giorni lavorativi successivi alla data del deposito. L’attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria, che non procederà, in tal caso, ad alcuna trasmissione di domanda al medesimo convenuto, sempre che vi sia la prova dell’avvenuta trasmissione ad opera dell’attore.
4. Anche in mancanza di una convenzione arbitrale la domanda di arbitrato, che in ogni caso contenga le indicazioni di cui al comma 2 del presente articolo, può essere trasmessa o depositata presso la sede centrale di CONCILIA. La Segreteria trasmetterà al convenuto (o ai convenuti) tale domanda. Il convenuto (o i convenuti) dovrà aderire per iscritto mediante comunicazione o deposito di memoria di risposta contenente le indicazioni di cui al comma 2 dell’articolo 10. Se non vi è adesione entro il termine di giorni 30 la segreteria comunica alla Parte istante che il Procedimento non può essere istaurato.

ARTICOLO 10 – MEMORIA DI RISPOSTA

1. Il convenuto (o i convenuti) deve depositare presso la Segreteria – entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato – un atto di adesione con la memoria di risposta, redatti secondo il modulo predisposto da CONCILIA o con altro atto.
2. La risposta è sottoscritta dalla Parte o dal difensore munito di procura e contiene:
a. il nome e il domicilio del convenuto;
b. il luogo in cui il convenuto o il suo difensore intendono ricevere le comunicazioni, il numero telefonico, il numero di fax, l’indirizzo email e l’indirizzo di posta elettronica certificata;
c. l’esposizione dei fatti e dei motivi della controversia e delle difese;
d. la designazione dell’arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
e. l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e, a pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali;
f. ogni altro documento che la Parte ritenga utile allegare;
g. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla sede e la lingua dell’arbitrato;
h. la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
i. l’eventuale dichiarazione di accettazione dell’arbitrato (se necessaria per l’istaurarsi dell’arbitrato).
3. La Segreteria trasmette l’adesione e la memoria di risposta all’attore entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all’attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria, che non procederà, in tal caso, ad alcuna trasmissione di domanda al medesimo attore, sempre che vi sia la prova dell’avvenuta trasmissione ad opera del convenuto.
4. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l’arbitrato prosegue in sua assenza.

ARTICOLO 11 – CHIAMATA IN CAUSA DI TERZI E INTERVENTO VOLONTARIO

1. Qualora la chiamata in causa di terzi sia possibile secondo le norme applicabili al Procedimento, essa deve essere effettuata dal convenuto al momento di deposito presso la Segreteria della memoria di risposta o, comunque, non oltre la prima udienza.
2. La richiesta è considerata ammissibile solo ove vi sia una convenzione arbitrale che vincoli il terzo (o i terzi) che si vuole chiamare in causa, sempre che il Tribunale Arbitrale non consti che la chiamata medesima possa fortemente ritardare la definizione della Procedura.
3. L’intervento del terzo costituisce accettazione della nomina del Tribunale già costituito.
4. Il Tribunale può sempre ammettere la chiamata in causa del litisconsorte necessario, anche se richiesta tardivamente. In ogni caso, il litisconsorte necessario può sempre intervenire.
5. Il terzo viene convocato dalla Segreteria, previa fissazione da parte del Tribunale di una nuova udienza qualora la chiamata in causa del terzo sia stata effettuata nella prima udienza.
6. Nella prima udienza di trattazione, l’attore può richiedere di chiamare in causa il terzo, ma solo nel caso in cui tale richiesta sia giustificata da domanda riconvenzionale o da eccezioni della controparte; sempre che il Tribunale Arbitrale non consti che la chiamata medesima possa fortemente ritardare la definizione della Procedura.
7. In ogni caso, qualora il terzo intervenga, la Segreteria comunica alle Parti che si sono già costituite la memoria difensiva del terzo e, a tutte le parti, il provvedimento con cui il Tribunale ha disposto la fissazione della nuova udienza.

ARTICOLO 12 – NUMERO DEGLI ARBITRI

1. Il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico o da un collegio composto da un numero dispari di arbitri.
2. In assenza di un accordo diverso delle parti, il Tribunale arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia, CONCILIA può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
3. Se la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale senza indicare il numero dei membri, il Tribunale Arbitrale è composto da tre membri.
4. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto dal numero dispari di arbitri superiore a quello previsto nella convenzione.

ARTICOLO 13 – NOMINA DELL’ARBITRO UNICO O DEGLI ARBITRI

1. Gli arbitri sono nominati in base alle regole stabilite dalle Parti nella convenzione arbitrale.
2. Gli arbitri che sono accreditati presso CONCILIA vengono scelti in relazione alle loro competenze specifiche sulla materia oggetto del contendere e alla loro esperienza. La scelta degli arbitri demandata a CONCILIA verrà effettuata all’interno dell’elenco degli arbitri accreditati.
3. Salvo che non sia stabilito diversamente nella convenzione arbitrale, l’arbitro unico è nominato da CONCILIA.
4. Se le Parti hanno stabilito di nominare l’arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, la Segreteria assegna tale termine. Se trascorso tale termine l’accordo tra le Parti non viene raggiunto, l’arbitro unico è nominato da CONCILIA.
5. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il collegio arbitrale è così nominato:
a. Ciascuna Parte, nella domanda di arbitrato o nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la Parte non vi provvede nel termine fissato l’arbitro è nominato da CONCILIA;
b. Salvo che non sia stabilito diversamente nella convenzione arbitrale, il presidente del Tribunale Arbitrale è nominato da CONCILIA. Qualora la convenzione arbitrale preveda le modalità di nomina del presidente del Tribunale Arbitrale senza fissare un termine per la nomina, la Segreteria assegna tale termine. In ogni caso, qualora il termine sia trascorso senza che il presidente del Tribunale Arbitrale sia stato nominato, il presidente del Tribunale Arbitrale è nominato da CONCILIA.
6. Salvo diversa e concorde indicazione delle Parti, se le Parti hanno diversa nazionalità o sono domiciliate in Stati diversi, CONCILIA nomina quale arbitro unico o quale presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza.
7. Se la legge o la convenzione arbitrale prevedono che l’arbitro debba essere nominato da un terzo, e questi non provveda nel termine previsto dalla legge, o dalla convenzione arbitrale, la nomina verrà effettuata da CONCILIA.

ARTICOLO 14 – NOMINA DEGLI ARBITRI NELL’ ARBITRATO CON PLURALITA’ DI PARTI

1. Quando le Parti siano più di due, CONCILIA, ove le pattuizioni delle Parti sulla costituzione dell’organo arbitrale manchino o siano inidonee, o quando le parti non riescano comunque a costituire l’organo arbitrale entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato, stabilisce il numero e le modalità di nomina degli arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina.

ARTICOLO 15 – ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI

1. La Segreteria comunica agli arbitri la loro nomina, le informazioni concernenti i compensi e i termini di svolgimento della Procedura.
2. Gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria per iscritto l’accettazione della nomina, dei compensi e del Regolamento entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.
3. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono anche trasmettere alla Segreteria la dichiarazione di imparzialità e indipendenza.
4. Nella dichiarazione di indipendenza gli arbitri devono indicare, precisandone periodo e durata:
a. qualunque relazione con le Parti o i loro difensori rilevante in relazione alla loro imparzialità e indipendenza;
b. qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all’oggetto della controversia;
c. qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.
5. La Segreteria trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle Parti che possono comunicare le proprie osservazioni scritte o la domanda di ricusazione alla Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione.
6. Decorso il termine previsto dal comma 5., qualora le Parti non abbiano comunicato osservazioni contrarie o domanda di ricusazione, gli arbitri sono confermati dalla Segreteria.
7. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del Procedimento Arbitrale fino alla sua conclusione, se ciò si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria.
8. CONCILIA può rifiutare la nomina degli arbitri indicati dalle Parti esclusivamente per motivi gravi.

ARTICOLO 16 – RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI

1. Ciascuna Parte può depositare un’ istanza motivata di ricusazione degli arbitri per i motivi previsti dal codice di procedura civile (art. 815 c.p.c.).
2. L’istanza deve essere depositata presso la Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.
3. L’istanza è comunicata agli arbitri e alle altre Parti dalla Segreteria che assegna loro un termine per l’invio di eventuali osservazioni.
4. Sulle istanze di ricusazione decide CONCILIA, sentite le parti e gli arbitri ricusati.
5. CONCILIA conferma la nomina degli arbitri ricusati con un provvedimento di rigetto dell’istanza di ricusazione.

ARTICOLO 17 – SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

1. L’arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
a. l’arbitro rinuncia all’incarico dopo aver accettato;
b. l’arbitro non è confermato da CONCILIA;
c. CONCILIA accoglie l’istanza di ricusazione proposta nei confronti dell’arbitro;
d. CONCILIA rimuove l’arbitro per la violazione dei doveri imposti dalle disposizioni regolamentari o per altro grave motivo;
e. l’arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio incarico per infermità o altro grave motivo.
2. La Segreteria sospende il Procedimento al verificarsi di ognuna delle ipotesi previste dal comma 1. In tal caso si considerano sospesi anche i termini per la definizione della Procedura, che riprendono a decorrere dalla nuova nomina.
3. Il nuovo arbitro è nominato dal medesimo soggetto che aveva nominato l’arbitro che deve essere sostituito. Se la
Parte non vi provvede entro i termini di cui all’art. 13, oppure l’arbitro nominato in sostituzione deve essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato da CONCILIA.
4. CONCILIA determina l’eventuale compenso spettante all’arbitro sostituito, tenuto conto dell’attività svolta e del motivo di sostituzione.
5. In caso di sostituzione dell’arbitro, il nuovo Tribunale Arbitrale, sentite le Parti, può disporre la rinnovazione totale o parziale del Procedimento che si è svolto fino a quel momento.

ARTICOLO 18 – COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. Dopo l’avvenuta conferma del Tribunale Arbitrale, la Segreteria trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati.
2. Entro sette giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti introduttivi e i documenti trasmessi dalla Segreteria, gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria solo per giustificati motivi.
3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri, che indica, in assenza di indicazioni a riguardo contenute nella convenzione arbitrale, la sede e la lingua dell’arbitrato e fissa, sentita la Segreteria, le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del Procedimento, compresa la data stabilita per la prima udienza di trattazione.
4. Il Tribunale arbitrale può stabilire, sentite le Parti, che le udienze o le altre attività si svolgano in luogo differente rispetto alla sede arbitrale.

ARTICOLO 19 – UDIENZE

1. Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale d’intesa con la Segreteria e comunicate alle Parti con congruo preavviso.
2. Le Parti possono comparire alle udienze personalmente ed essere assistite da rappresentanti. Le Parti possono anche comparire alle udienze a mezzo di rappresentanti muniti di procura scritta.
Nella prima udienza il Tribunale svolge anche le seguenti attività:
a. verifica che la Procedura si sia regolarmente istaurata;
b. eventualmente dichiara l’assenza del convenuto che non abbia trasmesso dichiarazione di adesione al Procedimento;
c. eventualmente assegna alle Parti un congruo termine per il deposito delle memorie, richieste di mezzi di prova e memorie di replica.
3. Rispetto a quanto indicato nel precedente comma 3, lett. c., non sono ammesse, successivamente, nuove domande ed eccezioni, nuove produzioni di documenti o richieste istruttorie.
4. Se una Parte è assente alla prima udienza senza giustificato motivo il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all’udienza stessa. Se rileva irregolarità nella convocazione, il Tribunale Arbitrale provvede a una nuova convocazione.
5. Tutte le udienze del Tribunale Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale che – su disposizione del Tribunale Arbitrale – può essere sostituito, anche parzialmente, dalla registrazione, con riserva di successiva trascrizione.

ARTICOLO 20 – ISTRUZIONE PROBATORIA

1. Il Tribunale Arbitrale può disporre l’interrogatorio delle Parti, ed assumere d’ufficio o su istanza di Parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al Procedimento o al merito della controversia. Si applicano le disposizioni dell’art. 816 ter, comma 3, c.p.c.
2. Ogni Parte deve assicurare che i propri testi siano presenti nel giorno ed ora indicati dal Tribunale per la loro audizione.
3. Per eccezionali motivi, il Tribunale Arbitrale può disporre d’ufficio l’audizione di testi che, sebbene non siano stati indicati dalle Parti, risultino a conoscenza dei fatti di causa in base ad elementi emersi nel corso dell’istruttoria.
4. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al Procedimento o al merito della controversia.
5. Il Tribunale Arbitrale può delegare ad un proprio membro l’assunzione delle prove ammesse.
6. Ove il Tribunale Arbitrale richieda l’ordine di comparizione del testimone, la Parte più diligente provvede al deposito dell’ordinanza nella cancelleria del Tribunale civile della sede dell’arbitrato, e cura le successive incombenze.
7. L’ordinanza del Presidente del Tribunale civile è depositata dalla Parte più diligente presso la Segreteria, che ne cura la trasmissione agli arbitri ed alle altre Parti, e provvede agli altri adempimenti eventualmente necessari.

ARTICOLO 21 – CONSULENZA TECNICA

1. Il Tribunale Arbitrale può nominare, anche d’ufficio, uno o più consulenti tecnici. In tal caso la segreteria richiede alle Parti una somma a titolo di deposito per la copertura delle relative spese.
2. Se sono nominati dei consulenti tecnici d’ufficio, le Parti possono designare dei consulenti tecnici di Parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle Parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.
3. Il consulente tecnico d’ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.
4. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle Parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.
5. Il consulente tecnico, al termine delle sue operazioni, dovrà redigere un testo scritto e firmato della sua relazione.

ARTICOLO 22 – PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

1. Il Tribunale Arbitrale dichiara la chiusura dell’istruzione probatoria e invita le Parti a precisare le conclusioni, quando ritiene il Procedimento maturo per la pronuncia del lodo in via definitiva.
2. Se lo ritiene opportuno o se una Parte lo richiede, il Tribunale Arbitrale può fissare un termine breve per il deposito di memorie conclusionali. Sempre se lo ritiene opportuno, il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini brevi per memorie di replica e un’udienza di discussione finale.
3. Successivamente alla avvenuta precisazione delle conclusioni, le Parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
4. I commi precedenti si applicano anche nell’ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.

ARTICOLO 23 – DELIBERAZIONE DEL LODO

1. Il lodo è deliberato dal Tribunale Arbitrale a maggioranza di voti. La conferenza personale degli arbitri è necessaria solo se uno degli arbitri lo richiede, oppure qualora ciò sia imposto dalle norme applicabili al Procedimento.
2. Il Tribunale delibera con decisione secondo diritto, salvo che la convenzione arbitrale o le Parti non lo abbiano autorizzato a pronunciarsi secondo equità.

ARTICOLO 24 – FORMA E CONTENUTO DEL LODO

1. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
a. l’indicazione degli arbitri, delle Parti e dei loro difensori;
b. l’indicazione della sede dell’arbitrato;
c. l’indicazione della convenzione di arbitrato, o dell’accordo a seguito della domanda di Procedura;
d. l’indicazione se il Procedimento è soggetto alla legge italiana e se la decisione è stata presa secondo diritto o equità;
e. l’indicazione delle conclusioni delle Parti;
f. l’indicazione delle domande proposte dalle Parti;
g. l’esposizione sommaria dei motivi della decisione;
h. il dispositivo;
i. la decisione sulle spese del Procedimento, con riferimento alla liquidazione compiuta da CONCILIA, e sul rimborso delle spese di difesa sostenute dalle Parti;
l. la data, il luogo e le modalità della deliberazione.
2. Il lodo è sottoscritto da tutti i membri del Tribunale Arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, il lodo rimane valido ad ogni effetto, ma al suo interno deve darsi atto dell’impedimento o del rifiuto degli arbitri che non sottoscrivono.
3. Di ogni sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
4. Il Tribunale può chiedere a CONCILIA, prima della sottoscrizione, la verifica dei requisiti di forma di cui al comma 1. del presente articolo e la segnalazione di eventuali carenze.
5. La verifica di cui al comma precedente viene effettuata entro giorni 15 dalla richiesta.

ARTICOLO 25 – LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO

1. Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie che costituiscono oggetto della Procedura Arbitrale.
2. Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al Procedimento.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1. e 2. il Tribunale Arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del Procedimento.
4. Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà di richiedere proroga in base all’art. 8.

ARTICOLO 26 – CORREZIONE DEL LODO

1. Il lodo è soggetto a correzione su istanza di Parte, per errore materiale o di calcolo.
2. L’istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria che la trasmette al Tribunale Arbitrale.
3. Il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza, sentite le Parti, entro un mese dal ricevimento dell’istanza di correzione.

ARTICOLO 27 – DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO

1. Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo, nel termine fissato dall’art. 8, presso la Segreteria in tanti originali quante sono le Parti più uno.
2. La Segreteria trasmette ad ogni Parte un originale del lodo entro dieci giorni dalla data del deposito.
SPESE DEL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 28 – VALORE DELLA CONTROVERSIA

1. Le spese del Procedimento sono determinate da CONCILIA in base al Tariffario in allegato (All. 1) al presente Regolamento in vigore al momento di presentazione della domanda di arbitrato.
2. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di Procedimento, è indicato nella domanda di arbitrato.
3. Se il valore della controversia risulti indeterminabile ovvero indeterminato, se vi sia domanda riconvenzionale, se tra le Parti vi sia notevole divergenza sulla stima, o vi siano molteplici domande, la Segreteria, sentite le Parti e acquisite le indicazioni del Tribunale Arbitrale, provvede a determinare il valore della lite ovvero a fissare lo scaglione di riferimento, comunicandolo alle Parti.
4. Le spese del Procedimento non sono comprensive delle eventuali ulteriori spese come, a titolo di esempio, consulenze tecniche, perizie, traduzioni, trasferte, ecc…
5. Le eventuali ulteriori spese vengono richieste nel corso del Procedimento non oltre la precisazione delle conclusioni. Qualora tali ulteriori spese derivino dalla domanda riconvenzionale, esse sono chieste alla Parte che ha proposto la domanda.

ARTICOLO 29 – TERMINI PER I PAGAMENTI DELLE SPESE

1. L’attore alla presentazione della domanda di arbitrato e il convenuto al deposito della comparsa di risposta devono versare alla Segreteria le Spese di deposito di cui al Tariffario in allegato (All. 1).
2. Le Spese del Procedimento devono essere versate per intero almeno giorni 7 prima della prima udienza.
3. Se una Parte non versa l’importo richiesto, la Segreteria può richiederlo all’altra parte e fissare un termine per il pagamento.
4. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria può sospendere il Procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria, verificato l’adempimento.
5. Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 4 senza che il versamento sia eseguito dalle Parti, la Segreteria può dichiarare l’estinzione del Procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.

ARTICOLO 30 – VERSAMENTI FINALI

1. Prima del deposito del lodo, la Segreteria richiede alle Parti il saldo delle spese di Procedimento eventualmente non ancora corrisposte a CONCILIA.
2. Il Tribunale Arbitrale menziona il provvedimento di liquidazione nel lodo.
3. Il Tribunale Arbitrale stabilisce quale Parte debba procedere al pagamento o ripartisce le indennità e le spese di difesa, anche tenendo in considerazione eventuali accordi tra le Parti.

ARTICOLO 31 – ARBITRATO RAPIDO

1. Se la controversia ha ad oggetto pretese ricomprese tra € 5.001 e € 50.000,00, quantificate ai sensi dell’articolo 28, e le Parti lo domandino a CONCILIA, o vi consentano anche per il tramite di una convenzione arbitrale, CONCILIA nomina un arbitro unico che dovrà decidere entro il termine di giorni 90 dalla data in cui questi abbia ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria.
2. In mancanza di diverso accordo tra le Parti e CONCILIA, la Procedura deve essere completata entro mesi 4.
3. L’udienza deve tenersi entro giorni 20 dalla data in cui l’arbitro unico ha ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria; eventuali ulteriori udienze devono tenersi ciascuna entro giorni 20 dalla precedente.
4. Il termine di cui al primo comma può essere motivatamente prorogato dall’arbitro per una sola volta e per non più di giorni 30, ma solo nel caso in cui l’arbitro ritenga necessario ammettere mezzi di prova ovvero ritenga di dover procedere all’esame di questioni di particolare complessità.
5. I costi dell’Arbitrato Rapido sono quelli previsti per le procedure di arbitrato ordinario ridotti del 20%, ad esclusione delle spese di deposito, che rimangono invariate.

ARTICOLO 32 – ARBITRATO RAPIDO DOCUMENTALE

1. Se la controversia ha ad oggetto pretese che non eccedono i 25.000 euro, determinate ai sensi dell’articolo 28, e le parti lo domandino a CONCILIA, o vi consentano anche per il tramite di una convenzione arbitrale, CONCILIA nomina un arbitro unico che, omessa ogni udienza, dovrà decidere entro il termine di giorni 40 dalla data in cui questi ha ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria, in base alla sola documentazione prodotta dalle Parti in sede di domanda arbitrale.
2. In mancanza di diverso accordo tra le Parti e CONCILIA, la Procedura deve essere completata entro mesi 3.
3. La richiesta delle parti che non sia contenuta in una convenzione arbitrale, deve essere fatta per iscritto e in forma congiunta da tutte le Parti.
4. Tranne che per le dispute di valore compreso fino ad € 5.000, i costi dell’Arbitrato Rapido Documentale sono quelli previsti per le procedure di arbitrato ordinario ridotti del 30%, ad esclusione delle spese di deposito, che rimangono invariate.

ARTICOLO 33 – NORME APPLICABILI ALL’ARBITRATO RAPIDO E ALL’ARBITRATO RAPIDO DOCUMENTALE

1. Salve le deroghe di cui agli articoli 31 e 32, all’Arbitrato Rapido e all’Arbitrato Rapido Documentale si applica la disciplina generale prevista dal presente Regolamento.

ARTICOLO 34 – CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

1. Entro mesi 6 dalla cessazione del Procedimento la Segreteria restituisce il proprio fascicolo ad ognuna delle Parti, che deve curarne il ritiro entro giorni 7 dalla ricezione della comunicazione della Segreteria. Qualora dopo i succitati giorni 7 le Parti non provvedano al ritiro del proprio fascicolo, CONCILIA provvede alla sua distruzione.
2. Il fascicolo di ufficio è conservato dalla Segreteria per anni 3; superato tale termine CONCILIA può provvedere alla sua distruzione.
3. Su istanza scritta di Parte, la Segreteria rilascia copia conforme dell’originale del lodo depositato presso la Segreteria stessa. Le eventuali spese di autentica notarile sono a totale carico delle Parti richiedenti.

ARTICOLO 35 – RISERVATEZZA

1. CONCILIA, la Segreteria, il Tribunale Arbitrale, i consulenti tecnici, le Parti ed i loro difensori sono tenuti a mantenere altamente riservata ogni notizia o informazione relativa al Procedimento.
2. Il lodo non può essere pubblicato qualora le Parti abbiano manifestato volontà contraria. In ogni caso, tranne che le Parti vi consentano, la pubblicazione del lodo potrà essere effettuata solamente con modalità atte ad escludere che le Parti possano essere individuate.