Attualmente in Italia – tranne i casi previsti da legge o demandati dal giudice – la partecipazione alle procedure di mediazione è libera, sicché ogni parte può accettare o meno di comparire. L’obbligo di tentare la mediazione è previsto solo in alcun determinati casi specifici (art. 5, co. 1bis, D. Lgs. 28/2010): condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
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